I cantoni non elencati nella tabella sottostante non hanno emanato fino ad oggi disposizioni concernenti la raccolta dei funghi.
In tutti i cantoni vale come norma di base l’articolo 19 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, che stabilisce che la raccolta a scopi lucrativi richiede un permesso cantonale e può essere limitata o vietata secondo diversi criteri.