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Statuto della Società Micologica Carlo Benzoni di Chiasso

Revisione dello Statuto 1964 approvato dall’Assemblea del 5 febbraio 1995

Capitolo 1
Disposizioni generali

Art. 1

Sotto la denominazione di “Società Micologica Carlo Benzoni” si è costituita in Chiasso nel 1964 un’associazione apolitica e aconfessionale (tuttora e senza interruzioni attiva) che si prefigge:

a)    l’aggiornamento delle nozioni concernenti la micologia popolare, intese come lotta ai pregiudizi e conoscenza delle più comuni specie fungine, sia velenose che mangerecce.

b)    l’indagine scientifica sui funghi in tutti i loro aspetti;

c)    la protezione della flora micologica e della natura in senso lato;

d)    la prevenzione degli avvelenamenti da funghi e l’assistenza ai sanitari nei campi di specifica competenza;

e)    la diffusione della cultura gastronomica del fungo;

f)     l’appoggio e la collaborazione alle iniziative scientifiche che si prefiggono scopi analoghi, in particolare operando d’intesa con il Museo cantonale di Storia Naturale;

g)    la partecipazione, eventualmente coordinata con le altre Società Micologiche Ticinesi, all’azione legislativa cantonale intesa a regolamentare la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Art. 2

La Società Micologica Carlo Benzoni si propone di raggiungere tali scopi mediante:

a)    indagini scientifiche;

b)    conferenze, mostre, incontri, congressi, escursioni, istruzioni culinarie e attività correlate;

c)    costituzione di una biblioteca adeguata, incrementata da tavole, diapositive, plastici;

d)    costituzione di un parco di strumenti ottici (lenti, binoculari, microscopi) e di materiale tecnico necessario per l’approfondimento delle indagini; e)    redazione ed eventualmente edizione di pubblicazioni aventi come argomento la micologia in particolare e la natura in generale.

Art. 3

La Società è costituita in forma di associazione semplice ai sensi dell’art. 60 e seg. del CCS.

La sua sede legale è a Chiasso.

Gli impegni finanziari sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in alcun modo la personale responsabilità dei soci. L’attività sociale autorizzata dei membri della Commissione Scientifica e della Commissione Tecnica è al beneficio di un’assicurazione responsabilità civile stipulata dalla Società Micologica Carlo Benzoni.

Art. 4

La Società è affiliata all’ Unione Svizzera delle Società Micologiche (USSM).

Art. 5

La Società Micologica Carlo Benzoni può gemellarsi con società nazionali ed estere aventi analoghi obiettivi istituzionali.

Capitolo 2
Organizzazione della Società Micologica Carlo Benzoni

Art. 6

La Società comprende soci attivi, soci onorari e soci sostenitori tutti con diritto di voto in seno all’Assemblea generale.

Art. 7

Vengono ammessi quali soci attivi le persone d’ambo i sessi che abbiano chiesto di far parte della Società condividendone gli scopi e gli obiettivi. Esse si impegnano a versare le quote sociali stabilite dall’ Assemblea generale dei soci.

Art. 8

Il socio che avesse ad agire contro gli interessi della Società o contro il suo buon nome potrà essere radiato, su proposta del Comitato e per decisione assembleare, a maggioranza dei 4/5 dei presenti. La radiazione dei soci per mancato rispetto del versamento delle quote sociali è demandata al Comitato che decide a maggioranza.

Art. 9

Su proposta del Comitato, e per decisione assembleare, la Società puo’ eleggere a soci onorari quelle persone che hanno reso segnalati servigi alla causa della Società. La qualifica di socio onorario viene conferita a vita ed attribuisce tutti i diritti dei soci attivi mentre esonera dal pagamento delle quote sociali.

Art. 10

L’Assemblea generale è l’organo supremo della Società.

Art. 11

Il Comitato convoca annualmente, entro il mese di marzo, l’Assemblea generale ordinaria comunicando ai soci l’elenco delle trattande a mezzo lettera almeno due settimane prima dell’ Assemblea stessa.

L’Assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e decide su qualsiasi oggetto a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quelle decisioni per le quali gli statuti prevedono una maggioranza qualificata.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale qualora la maggioranza non richieda lo scrutinio segreto. In caso di parità di voto il Presidente ha diritto al voto decisivo (doppio voto).

Art. 12

Le Assemblee generali straordinarie possono venir convocate per decisione del Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci quando decisioni urgenti lo esigano. Anche in questo caso un preavviso di 15 giorni e la presentazione di un ordine del giorno sono richiesti e inderogabili.

Art. 13

All’Assemblea generale competono:

a)    la nomina di un presidente di giornata nelle sessioni con nomine statutarie;

b)    l’approvazione del verbale della precedente Assemblea;

c)    l’approvazione dei rapporti del Presidente della Società e dei responsabili della Commissione scientifica e tecnica;

d)    l’approvazione del rapporto del cassiere;

e)    l’approvazione del rapporto dei revisori;

f)     l’elezione del Comitato e dei revisori;

g)    la nomina di due scrutatori nel caso vengano richieste delle votazioni segrete;

h)    la nomina di due membri che, col Presidente, rappresentino la Società presso il Comitato cantonale delle Società Micologiche Ticinesi (CMT);

i)     la nomina dei soci onorari;

k)    la radiazione dei soci (vedi art. 8);

l)    l’approvazione delle modifiche parziali o totali degli statuti devono essere accettate da almeno 2 terzi dei membri presenti;

m)   l’approvazione delle quote sociali proposte dal Comitato; n)    l’approvazione dei crediti straordinari il cui ammontare esorbita dalle competenze del Comitato.

Art. 14

Il Comitato si compone di:

a)    un presidente;

b)    un vicepresidente;

c)    un segretario;

d)    un cassiere;

e)    un membro della Commissione Scientifica (di norma il Presidente);

f)     un membro della Commissione Tecnica (di norma il Presidente);

g)    uno o più membri (al massimo tre).

Tutti i membri del Comitato vengono eletti per un periodo di due anni e sono rieleggibili. In particolari situazioni è data facoltà all’Assemblea generale di prolungare la validità del Comitato in carica per un anno oltre ai due stabiliti statutariamente.

Art. 15

Il Comitato si riunisce almeno una volta al trimestre. Può inoltre essere convocato dal presidente o per decisione di almeno 3 dei suoi membri ogni qualvolta la situazione lo richiede.

Art. 16

Ai singoli membri del Comitato spettano in particolare le seguenti mansioni:

a)    il presidente dirige le sedute del Comitato e delle Assemblee, presenta il rapporto morale annuo all’Assemblea generale, rappresenta la Società di fronte a terzi e cura in particolare il corretto svolgimento delle attività sociali; egli fa’ parte di diritto di tutte le commissioni.

b)    il vicepresidente collabora strettamente con il presidente e lo sostituisce in caso di necessità;

c)    il segretario redige i verbali delle sedute di Comitato e delle Assemblee e tiene tutta la corrispondenza della Società, cura la stesura dell’elenco dei soci ed è responsabile della corretta gestione dell’archivio della Società. L’attività del segretario è coordinata con quella del presidente in carica;

d)    il cassiere tiene i documenti contabili corredati dalle relative pezze giustificative, controlla l’incasso delle quote sociali e di ogni altro provento, provvede ai pagamenti autorizzati, allestisce il consuntivo ed il rapporto cassa da sottoporre all’Assemblea generale;

e)    la firma del presidente (in sua vece quella del vicepresidente), con quella del segretario o del cassiere, vincola la Società nelle pratiche amministrative ordinarie. Il Comitato è autorizzato, nell’interesse della Società e nel rispetto degli scopi costituzionali della stessa, a spese fino a fr. 10’000.-  annui. Le spese devono essere concordate a maggioranza ed essere riportate nel verbale della riunione del Comitato stesso.

Art. 17

La Commissione scientifica (CS) è composta di un presidente e di un minimo di tre membri eletti dal Comitato su proposta del presidente della CS.

Il presidente della Commissione Scientifica è nominato dalla Assemblea generale della Società.

I membri della CS sono tenuti a collaborare alle ricorrenti attività di istruzione, divulgazione e ricerca scientifica svolte dal sodalizio in favore dei soci e della popolazione. La Commissione Scientifica è retta da un proprio regolamento interno.

Art. 18

La Commissione tecnica (CT) è composta da un presidente eletto dall’ Assemblea generale e da un minimo di tre membri eletti dal Comitato su proposta del presidente della CT. Tale Commissione è retta da un proprio ordinamento interno.

Art. 19

La Commissione di revisione si compone di due membri e di un sostituto che stanno in carica due anni. Uno di loro non è rieleggibile. La Commissione di revisione esamina, su base annuale, la documentazione della gestione finanziaria e ne dà scarico all’Assemblea generale ordinaria mediante un rapporto scritto.

Art. 20

La Società provvede al suo regolare finanziamento mediante le quote sociali, i sussidi, le donazioni, gli utili finanziari conseguiti dalla vendita di sue pubblicazioni, di libri di micologia e infine gli utili ricavati nel corso delle manifestazioni sociali. L’accettazione delle donazioni deve essere approvata di volta in volta dalla Assemblea generale.

Art. 21

Un’assegnazione di fondi e sussidi speciali potrà essere fatta su decisione dell’Assemblea generale ai fini di migliorare l’attrezzatura della Società e di favorire la partecipazione dei soci a corsi di istruzioni anche fuori sede. Queste assegnazioni sono comunque direttamente legate alla disponibilità del capitale sociale che non può essere intaccato per cifre superiori al 20% della sua consistenza.

Capitolo 3
Disposizioni finali

Art. 22

Il presente statuto, che è una revisione aggiornata di quello approvato il 25 marzo 1964 può essere modificato da almeno 2 terzi dei membri presenti all’Assemblea generale, riservata l’approvazione della USSM.

La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell’ordine del giorno ed il testo delle modifiche deve essere sottoposto ai soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale. Eventuali proposte di modifiche dello statuto devono essere presentate al Comitato che è tenuto a sottoporle all’attenzione dei soci in occasione della prossima Assemblea generale.

Art. 23

La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell’Assemblea Generale appositamente convocata e con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti che devono esprimere la loro decisione con voto segreto.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale economico e strutturale deve essere consegnato alla USSM che lo amministrerà e lo consegnerà, a suo tempo, alla Società che eventualmente dovesse sorgere nel Mendrisiotto con i medesimi scopi istituzionali entro 5 anni dallo scioglimento della struttura precedente.

Dopo tale termine, il patrimonio diventa proprietà della Società Ticinese di Scienze Naturali con sede presso il Museo Cantonale di Storia Naturale.

Art. 24

Per guanto non contemplato nel presente testo, fanno stato gli statuti della USSM.

Il Presidente: Alfredo Riva
Il Segretario: Claudio Alfieri                                              


La revisione dello statuto originale della Società micologica Carlo Benzoni, approvato dall’Assemblea generale della Società il 25 marzo 1964, è stato approvato dall’Assemblea generale della Società in data 5 febbraio 1995 ed entra immediatatamente in vigore.